Art. 33 — Competenze del comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani

Il comitato amministratore, di cui all'articolo 32, ha i seguenti compiti:

  • a)predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
  • b)deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;
  • c)fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro;
  • d)vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo con le modalita' di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;
  • e)decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;
  • f)predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;
  • g)assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.

Testo vigente dal 13 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art33 · fonte del testo

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