Art. 12 — Carattere integrativo della Gestione marittimi

Il trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, stabilito dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109 e dalla presente legge, per i periodi valutati ai fini della pensione marittima, e' integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dalla presente legge, delle prestazioni spettanti in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, fatta eccezione per i trattamenti previsti dal successivo Capo VII - Sezione I e III - che restano ad esclusivo carico della Gestione marittimi.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;658~art12 · fonte del testo

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