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Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge e' istituito in Roma l'Ente nazionale per la mutualita' scolastica, con i seguenti scopi: 2
- a)lo studio di tutte le questioni di carattere generale inerenti alla mutualita' scolastica per migliorare la istituzione;
- b)la creazione, l'organizzazione e la direzione delle istituzioni mutualistiche, nonche' la propaganda a favore di esse e delle leggi di previdenza sociale;
- c)il coordinamento delle opere scolastiche e di assistenza sanitaria e di previdenza sociale, istituite dagli organi dell'Ente stesso, e la cura dei rapporti con altri enti od istituzioni che abbiano affinita' di carattere e di scopi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 gennaio 1934, n. 598
2La L. 29 gennaio 1934, n. 598 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le denominazione dell'Ente nazionale per la mutualita' scolastica, istituito con la legge 3 gennaio 1929, n. 17, e' modificata nella seguente: «Ente nazionale fascista della mutualita' scolastica»".
Testo in vigore dal 5 maggio 1934 al 16 dicembre 2009
