Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 febbraio 1929 al 5 maggio 1934. Leggi il testo vigente →

Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge e' istituito in Roma l'Ente nazionale per la mutualita' scolastica, con i seguenti scopi:

  • a)lo studio di tutte le questioni di carattere generale inerenti alla mutualita' scolastica per migliorare la istituzione;
  • b)la creazione, l'organizzazione e la direzione delle istituzioni mutualistiche, nonche' la propaganda a favore di esse e delle leggi di previdenza sociale;
  • c)il coordinamento delle opere scolastiche e di assistenza sanitaria e di previdenza sociale, istituite dagli organi dell'Ente stesso, e la cura dei rapporti con altri enti od istituzioni che abbiano affinita' di carattere e di scopi.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1929 al 5 maggio 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-03;17~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari