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Per i fini di cui all'articolo 1 della presente legge e' istituito in Roma l'Ente nazionale per la mutualita' scolastica, con i seguenti scopi:
- a)lo studio di tutte le questioni di carattere generale inerenti alla mutualita' scolastica per migliorare la istituzione;
- b)la creazione, l'organizzazione e la direzione delle istituzioni mutualistiche, nonche' la propaganda a favore di esse e delle leggi di previdenza sociale;
- c)il coordinamento delle opere scolastiche e di assistenza sanitaria e di previdenza sociale, istituite dagli organi dell'Ente stesso, e la cura dei rapporti con altri enti od istituzioni che abbiano affinita' di carattere e di scopi.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1929 al 5 maggio 1934
