Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1933 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per l'interno e con quello per l'istruzione pubblica, le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge, che entrera' in vigore dalla data che sara' stabilita dal Regio decreto di approvazione del regolamento medesimo. 1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 3 gennaio 1929 - Anno VII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Martelli - Mosconi - Belluzzo.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 16 febbraio 1933, n. 156
1Il Regio Decreto 16 febbraio 1933, n. 156 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente legge entra in vigore il 04/04/1933.
Testo in vigore dal 4 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
