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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per l'interno e con quello per l'istruzione pubblica, le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge, che entrera' in vigore dalla data che sara' stabilita dal Regio decreto di approvazione del regolamento medesimo.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 3 gennaio 1929 - Anno VII

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Martelli - Mosconi - Belluzzo.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1929 al 4 aprile 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-01-03;17~art20 · fonte del testo

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