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[1]Dall'entrata in vigore della presente legge la societa' scolastica di mutuo soccorso «Mutualita' scolastica italiana», con sede in Milano, e' soppressa, ed il patrimonio di essa, nonostante eventuali contrarie disposizioni di legge o di statuto, e' trasferito all'Ente nazionale per la mutualita' scolastica, di cui all'art. 3 della presente legge, a carico del quale restano tutti gli obblighi ed oneri attualmente gravanti sulla societa' predetta verso i soci e verso terzi. 2
[2]Il patrimonio predetto costituisce il fondo patrimoniale iniziale dell'Ente nazionale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 gennaio 1934, n. 598
2La L. 29 gennaio 1934, n. 598 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le denominazione dell'Ente nazionale per la mutualita' scolastica, istituito con la legge 3 gennaio 1929, n. 17, e' modificata nella seguente: «Ente nazionale fascista della mutualita' scolastica»".
Testo in vigore dal 5 maggio 1934 al 16 dicembre 2009
