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[1]Dall'entrata in vigore della presente legge la societa' scolastica di mutuo soccorso «Mutualita' scolastica italiana», con sede in Milano, e' soppressa, ed il patrimonio di essa, nonostante eventuali contrarie disposizioni di legge o di statuto, e' trasferito all'Ente nazionale per la mutualita' scolastica, di cui all'art. 3 della presente legge, a carico del quale restano tutti gli obblighi ed oneri attualmente gravanti sulla societa' predetta verso i soci e verso terzi.
[2]Il patrimonio predetto costituisce il fondo patrimoniale iniziale dell'Ente nazionale.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1929 al 5 maggio 1934
