Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 febbraio 1929 al 5 maggio 1934. Leggi il testo vigente →

[1]Dall'entrata in vigore della presente legge la societa' scolastica di mutuo soccorso «Mutualita' scolastica italiana», con sede in Milano, e' soppressa, ed il patrimonio di essa, nonostante eventuali contrarie disposizioni di legge o di statuto, e' trasferito all'Ente nazionale per la mutualita' scolastica, di cui all'art. 3 della presente legge, a carico del quale restano tutti gli obblighi ed oneri attualmente gravanti sulla societa' predetta verso i soci e verso terzi.

[2]Il patrimonio predetto costituisce il fondo patrimoniale iniziale dell'Ente nazionale.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1929 al 5 maggio 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-03;17~art17 · fonte del testo

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