Art. 98 — Decadenza delle domande e perdita del diritto alla rinnovazione automatica degli assegni

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Il richiedente la pensione di guerra che, senza giustificato motivo, non si presenti alla chiamata per prima visita sanitaria entro sei mesi dalla seconda convocazione deve produrre nuova domanda di accertamenti sanitari. La seconda convocazione deve essere disposta ad almeno due mesi di distanza dalla prima. Nel caso di cui al presente comma, la pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra, eventualmente spettante, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda. Ove l'invalido, senza giustificato motivo, non si sia presentato alla visita sanitaria, disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile, entro un anno dalla convocazione o dalla scadenza degli assegni gia' attribuiti se tale termine sia piu' favorevole, questi per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennita', deve presentare apposita domanda e gli assegni eventualmente spettanti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita medica disposta per accertare il denunciato aggravamento dell'invalidita' entro tre mesi dalla convocazione, gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che a seguito di nuova domanda da parte dell'invalido e l'eventuale piu' favorevole trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. Le commissioni mediche di cui all'articolo 93, sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, i nominativi di coloro che non si sono presentati agli accertamenti sanitari, di cui ai precedenti commi, entro i termini sopra indicati, trasmettendo i documenti comprovanti le avvenute convocazioni.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art98 · fonte del testo

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