Art. 79 — Indennità speciale annua dovuta ai titolari di pensione indiretta

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Ai titolari del trattamento pensionistico di cui alle tabelle G, I, Mi, O, S e T annesse alla presente legge, che non svolgano attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili alla imposta complementare e' concessa, a domanda, una indennita' speciale annua pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito: l'indennita' e' corrisposta, a cura delle competenti direzioni provinciali del tesoro, in unica soluzione entro il mese di dicembre di ciascun anno. Nella istanza diretta ad ottenere l'indennita' di cui al comma precedente, gli interessati devono impegnarsi a pena di irricevibilita', a segnalare tempestivamente alle direzioni provinciali del tesoro se le condizioni richieste vengano meno. La domanda e' utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 27 agosto 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art79 · fonte del testo

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