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La pensione e gli assegni regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quella della morte o della scomparsa del militare o del civile, salvo quanto disposto dal successivo articolo 88. Il riparto tra piu' aventi diritto ad una pensione o ad un assegno gia' conferito, quando ricorrano le condizioni di legge deve essere richiesto con apposita domanda da parte degli interessati ed il diritto alla sua quota sorge, per ciascun beneficiario, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda medesima. Nei casi di promozione postuma di deceduto che abbia appartenuto alle forze armate, le competenze relative al nuovo grado sono considerate, ai soli effetti della liquidazione della pensione e degli assegni, come decorrenti dalla data a cui e' fatta risalire l'anzianita' di grado.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art61 · fonte del testo

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