Art. 5 — Servizio attinente alla guerra
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979. 328 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Spetta la pensione, l'assegno o la indennita' di guerra, anche quando l'invalidita' o la morte siano state determinate da ferite, lesioni o infermita', riportate od aggravate per causa di servizio attinente alla guerra. Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace. Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi dai militari richiamati e da quelli che, per ragioni di eta' o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi od esonerati dagli obblighi di leva. In tali casi e' sempre necessario per il riconoscimento del diritto a pensione, assegno o indennita' che i militari siano stati sottoposti a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali. In tutti i casi considerati nel secondo e terzo comma del presente articolo, la prova che il militare non sia stato sottoposto a servizio particolarmente gravoso in rapporto alle condizioni fisiche individuali, o che il servizio non abbia presentato maggiori pericoli o richiesto maggiori fatiche che in tempo di pace, o che lo sviluppo di infermita' dovute a comuni fattori etiologici non sia stato favorito dalle condizioni del servizio, spetta all'ufficio che respinge la domanda di pensione, assegno o indennita' di guerra. Ai fini dell'applicazione del presente comma, costituisce elemento di prova anche il parere della commissione medica superiore di cui al successivo art. 94. Il servizio prestato in uffici, che non siano al seguito di truppe operanti, non si considera come servizio di guerra o attinente alla guerra, salvo nel caso in cui l'invalidita' o la morte derivino da azioni belliche. Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od assunti da enti pubblici o da privati, ancorche' vi abbiano prestato servizio in qualita' di comandati, si applicano le disposizioni in materia di pensioni di guerra, quando trattisi di decesso o invalidita' direttamente derivanti da azioni belliche.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art5 · fonte del testo
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