Non spetta mai pensione, assegno o indennita', nei casi in cui la invalidita' o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare, oppure quando derivino da fatti che non abbiano alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra. In ogni caso non hanno alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra le infermita' dovute ai comuni fattori etimologici, che possa ritenersi si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorche' il militare non si fosse trovato in servizio.

Testo vigente dal 1 settembre 1950

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art6 · fonte del testo

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