Art. 13 — Norme generali sull'assegno rinnovabile

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L'assegno rinnovabile e' accordato per periodi di tempo non inferiori a due anni, ne' superiori a quattro. Entro i sei mesi anteriori al termine di ciascun periodo, il mutilato o l'invalido e' sottoposto ad accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno viene o convertito in pensione ovvero in indennita' per una volta tanto, o prorogato per un nuovo periodo, o soppresso. La somma dei vari periodi per cui e' accordato l'assegno rinnovabile non puo' eccedere gli otto anni, al termine dei quali l'assegno deve essere, in ogni caso, o convertito in pensione ovvero in indennita' per una volta tanto o soppresso.8 La somma dei periodi di cui al comma precedente non puo' eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da una infermita' di cui alla tabella E, e fruenti per la stessa infermita' di assegno rinnovabile con superinvalidita'. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza di un periodo di assegno rinnovabile, vengano riconosciuti migliorati si' da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservando immutato il trattamento economico per un biennio, al termine del quale si procedera' a nuova visita per stabilire la categoria alla quale l'invalidita' debba essere ascritta. Quando negli accertamenti sanitari, di cui al secondo comma del presente articolo, siano confermate la diagnosi e la classificazione dell'invalidita', alla rinnovazione degli assegni delle categorie dalla 2ª all'8ª, limitatamente al periodo degli otto anni previsto dal terzo comma, provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro. Tali rinnovazioni sono effettuate in via provvisoria, salvo conferma da parte dell'amministrazione centrale all'atto in cui viene emanato il provvedimento definitivo in base al quale l'assegno e' convertito in pensione o in indennita' ovvero soppresso.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 marzo 1968, n. 313

8

La L. 18 marzo 1968, n. 313 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il periodo massimo previsto per la concessione dell'assegno rinnovabile di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' ridotto da otto a sei anni".

Testo in vigore dal 28 marzo 1975 al 1 febbraio 1979

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Che cosa è cambiato dal 28 marzo 1975

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1968 al 28 marzo 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 18 marzo 1968, n. 313

    La L. 18 marzo 1968, n. 313 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il periodo massimo previsto per la concessione dell'assegno rinnovabile di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' ridotto da otto a sei anni".

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art13 · fonte del testo

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