Il periodo massimo previsto per la concessione dell'assegno rinnovabile di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' ridotto da otto a sei anni. Le rinnovazioni temporanee demandate alla competenza delle direzioni provinciali del Tesoro, in forza dell'ultimo comma dello stesso articolo 13, sono effettuate limitatamente al periodo massimo di rinnovabilita' previsto dal comma precedente. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per quanto riguarda le concessioni pensionistiche a favore dei congiunti nei casi di inabilita' temporanea.

Testo vigente dal 13 marzo 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-03-01;45~art4 · fonte del testo

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