Art. 110 — Competenza della Corte dei conti: sezioni civili

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Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano negate la pensione di guerra dal Ministero del tesoro e la pensione privilegiata ordinaria dal competente Ministero e l'interessato impugni entrambi i provvedimenti negativi, la decisione, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alla sezione della Corte dei conti competente per la pensione privilegiata ordinaria. Il ricorso puo' essere prodotto entro novanta giorni dalla piu' recente data di notificazione dei due provvedimenti negativi, se proposto contro entrambi o anche esclusivamente contro il primo di essi, purche' la seconda pronuncia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero su domanda fatta dall'interessato entro novanta giorni dalla prima notificazione.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art110 · fonte del testo

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