Art. 100 — Eccezioni in materia di decadenza per acquisto di cittadinanza straniera

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979. Leggi il testo vigente →

La disposizione di cui all'articolo 99 non si applicano:

  • a)a coloro che, gia' residenti all'estero, siano rimpatriati per compiere il servizio militare durante la guerra in cui riportarono l'invalidita';
  • b)a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione permette la conservazione della cittadinanza italiana;
  • c)a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione ne permetta la perdita senza condizionarla in nessun caso ad autorizzazione o ad altro atto di autorita';
  • d)a chi non aveva la cittadinanza italiana al momento della concessione del beneficio;
  • e)a chi, risiedendo stabilmente all'estero per ragioni di lavoro, abbia dovuto acquistare la cittadinanza straniera per ottenere il posto di lavoro;
  • f)alla vedova che, per effetto della morte del marito, venga a perdere la cittadinanza italiana.

Testo in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art100 · fonte del testo

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