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[1]Le attribuzioni ed i poteri conferiti dalle disposizioni vigenti alla Giunta delle lane sono concentrati in un commissario.
[2]Il commissario viene nominato con decreto del Ministro per gli scambi e per le valute e puo' farsi coadiuvare, ed in caso di necessita' sostituire, da un vice-commissario.
[3]Alla nomina del vice-commissario si provvede con decreto del Ministro per gli scambi e per le valute, su designazione del commissario.
Testo in vigore dal 22 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
