Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1909
Confronto con la versione in vigore dal 11 maggio 1912 al 16 dicembre 2009. 445 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Entro i limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa straordinaria consolidata del bilancio del ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della legge 21 giugno 1906, n. 238, e fermo restando l'ammontare annuo della spesa predetta a termini dell'art. 1 della legge stessa, sono autorizzate le seguenti spese straordinarie da inscriversi nel bilancio stesso:
tolto: a)L. 7,500,000 per il proseguimento e l'ultimazione dei lavori di costruzione di una nuova aula per la camera dei deputati e per la sistemazione del palazzo di Montecitorio ed adiacenze, in aggiunta alla somma autorizzata colla legge 30 giugno 1904, n. 293, art. 1 lettera b;
tolto: b) L. 3,500,000 per il proseguimento dei lavori di costruzione del monumento nazionale al Re Vittorio Emanuele II in Roma, in aggiunta alle spese autorizzate con la legge 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1 lettera c) e precedenti;
tolto: c) L. 1,120,000 per completare il pagamento dell'area occorrente per la nuova sede del Ministero dei lavori pubblici e per eseguire le fondazioni dell'edificio, in aggiunta alla spesa autorizzata con l'art. 37 della legge 11 luglio 1907, n. 502;
tolto: d) L. 14,560,000 per le opere stradali provinciali che si eseguono a cura dello Stato, comprese nella annessa tabella A, in aggiunta alle spese autorizzate dalla legge 3 luglio 1902, n. 297, e successive;
tolto: e) L. 4,090,000 per provvedere al contributo governativo nella costruzione delle strade che si eseguiscono a cura diretta delle provincie, in aggiunta alle spese autorizzate colle leggi vigenti;
tolto: f) L. 20,000,000 per opere di bonifica di 1ª categoria indicate nell'annessa tabella B, in aggiunta alle spese autorizzate dalle leggi 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), 7 luglio 1902, n. 333, e successive;
tolto: g) L. 300,000 per le opere di bonifica delle paludi Salinedde (Sassari), in aggiunta alla spesa autorizzata dalla legge 10 novembre 1907, n. 844 (testo unico);
tolto: h) L. 250,000 per la costruzione di una variante alla strada nazionale n. 61 dal piano della Lenza alla stazione ferroviaria di Cutro, in provincia di Catanzaro, in aggiunta ai fondi assegnati al n. 1 della tabella A annessa alla legge 19 giugno 1907, n. 549;
tolto: i) L. 100,000 per consolidamento di frane minaccianti gli abitanti e trasferimenti di abitati in nuova sede, giusta le disposizioni del successivo art. 9 ed in aggiunta ai fondi assegnati nella tabella E annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445;
tolto: k) L. 5,000,000 per la bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio, e per la sistemazione idraulica e forestale della falda meridionale del Vesuvio, giusta l'annessa tabella C, in aggiunta ai fondi concessi dalla legge 19 luglio 1906, n. 390.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1909-06-30;407~art1 · fonte del testo
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