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[1]Ai fini di cui al n. 2 dell'art. 2, tutti gli editori fonografici e fonomeccanici italiani o rappresentati in Italia debbono inviare alla Discoteca di Stato, in duplice esemplare ed in porto affrancato, copia di quelle loro pubblicazioni discografiche che sono richieste dal Ministero della cultura popolare.
[2]Gli stessi editori predetti debbono anche rimettere alla Discoteca di Stato, oltre a tutte le loro pubblicazioni tipografiche, un elenco mensile di tutti i dischi editi, nel quale debbono essere riportati tutti i dati delle etichette apposte sui dischi stessi.
[3]Il Ministero della cultura popolare puo' inoltre richiedere agli editori italiani quei dischi prodotti anteriormente alla presente legge, che la Discoteca ritiene di conservare per i propri fini e gli editori stessi sono obbligati a fornirli in duplice copia gratuitamente.
Testo in vigore dal 18 marzo 1939 al 22 dicembre 2008
