Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1939 al 22 dicembre 2008. 337 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: La Discoteca di Stato ha per scopo:
tolto: 1) di tenersi a contatto con gli istituti affini degli altri Stati, ove il conseguimento delle sue finalita' lo richieda e per collaborare con gli stessi al progresso delle fonografi intesa come mezzo educativo e culturale;
tolto: 2) la raccolta e conservazione, in duplice esemplare, di tutte le pubblicazioni discografiche che il Ministero della cultura popolare ritiene che debbano essere conservate dalla Discoteca;
tolto: 3) la raccolta e la conservazione di quelle matrici seconde (madri) che la Discoteca di Stato ritenesse opportuno acquistare per i suoi fini. Tali matrici saranno cedute dalle Case editrici al prezzo di costo della materiale incisione, restando integro ed esclusivo ogni e qualsiasi diritto di sfruttamento commerciale alle Case fonografiche editrici;
tolto: 4) l'acquisto di tutti quei dischi di produzione straniera, non riprodotti da Case italiane che essa ritenesse utile di conservare ai suoi fini;
tolto: 5) la raccolta, mediante registrazioni fonografiche, e la conservazione per le future generazioni, della viva voce di personalita' italiane che in tutti i campi abbiano illustrato la Patria e se ne siano resi benemeriti. Alla designazione di tali personalita' provvede il Capo del Governo, su proposta del Ministro per la cultura popolare. I nomi delle personalita' prescelte saranno inscritti in apposito Albo d'onore, che sara' conservato dalla Discoteca di Stato;
tolto: 6) la raccolta ed il coordinamento, mediante registrazione su matrici, su dischi o con qualsiasi altro mezzo meccanico, di tutto quanto, attraverso l'espressione acustica, interessa la cultura scientifica, artistica e letteraria della Nazione, e, in modo particolare:
tolto: a) i dialetti, i canti popolari e le manifestazioni tradizionali e di costume di tutte le regioni, le colonie ed i possedimenti d'Italia;
tolto: b) la documentazione di tutto quanto possa essere di ausilio agli studi, in ogni branca della scienza, e, in particolare, delle scienze fonetiche e glottologiche;
tolto: c) la voce dei grandi cantanti, universalmente noti ed apprezzati, i quali sono obbligati a consentire alla raccolta della voce. Ove essi non vogliano prestarsi gratuitamente, il Ministero della cultura popolare stabilisce, cori apprezzamento insindacabile, un equo compenso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1939-02-02;467~art2 · fonte del testo
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