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[1]Presso il Ministero della cultura popolare e' istituita una speciale Commissione, composta del direttore generale per il Teatro, che la presiede, di un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'educazione nazionale, delle corporazioni e di un rappresentante della Federazione degli industriali dello spettacolo, nonche' di due tecnici particolarmente esperti della materia, designati uno dalla Regia accademia d'Italia, l'altro dal Consiglio nazionale delle ricerche. Detta Commissione e' incaricata di dare pareri su tutto quanto riguarda la gestione ed il funzionamento della Discoteca e particolarmente su quanto e' previsto dai numeri 1, 3, 4 e 5 dell'art. 2 e dell'art. 5.
[2]I membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per la cultura popolare, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di vacanze nel corso del biennio si provvede nello stesso modo previsto per la nomina ed i nuovi nominati durano in carica per il tempo in cui sarebbero ancora rimasti i membri sostituiti.
[3]La Commissione e' assistita da un segretario che, di regola, e' il capo della Sezione del Ministero della Cultura popolare, nella cui competenza rientra la Discoteca.
[4]Ai componenti la Commissione suddetta, ad eccezione del direttore generale del Teatro e del segretario, sara' corrisposto per ogni giornata di adunanza un gettone di presenza di L. 50 (cinquanta) ridotto del 12 e del 12 per cento per i membri estranei alla Amministrazione dello Stato, e di L. 25, (venticinque) ridotto del 12 e del 12 per cento per quelli appartenenti all'Amministrazione stessa. La spesa relativa sara' a carico del fondo di cui all'art. 4.
[5]Il direttore del Teatro ed il segretario, per la partecipazione alla detta Commissione, saranno compensati mediante, premi di operosita' e di rendimento in misura non superiore all'importo che spetterebbe in base al gettone di presenza. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805
3Il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 ha disposto (con l'art. 27, comma 3) che "La commissione prevista dall'art. 3 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, e' soppressa e le sue attribuzioni sono trasferite al comitato di settore per i beni librari e gli istituti culturali". Ha inoltre disposto (con l'art. 79, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1976.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1976 al 22 dicembre 2008
