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La Discoteca di Stato ha per scopo:
- 1)di tenersi a contatto con gli istituti affini degli altri Stati, ove il conseguimento delle sue finalita' lo richieda e per collaborare con gli stessi al progresso delle fonografi intesa come mezzo educativo e culturale;
- 2)la raccolta e conservazione, in duplice esemplare, di tutte le pubblicazioni discografiche che il Ministero della cultura popolare ritiene che debbano essere conservate dalla Discoteca;
- 3)la raccolta e la conservazione di quelle matrici seconde (madri) che la Discoteca di Stato ritenesse opportuno acquistare per i suoi fini. Tali matrici saranno cedute dalle Case editrici al prezzo di costo della materiale incisione, restando integro ed esclusivo ogni e qualsiasi diritto di sfruttamento commerciale alle Case fonografiche editrici;
- 4)l'acquisto di tutti quei dischi di produzione straniera, non riprodotti da Case italiane che essa ritenesse utile di conservare ai suoi fini;
- 5)la raccolta, mediante registrazioni fonografiche, e la conservazione per le future generazioni, della viva voce di personalita' italiane che in tutti i campi abbiano illustrato la Patria e se ne siano resi benemeriti. Alla designazione di tali personalita' provvede il Capo del Governo, su proposta del Ministro per la cultura popolare. I nomi delle personalita' prescelte saranno inscritti in apposito Albo d'onore, che sara' conservato dalla Discoteca di Stato;
- 6)la raccolta ed il coordinamento, mediante registrazione su matrici, su dischi o con qualsiasi altro mezzo meccanico, di tutto quanto, attraverso l'espressione acustica, interessa la cultura scientifica, artistica e letteraria della Nazione, e, in modo particolare:
- a)i dialetti, i canti popolari e le manifestazioni tradizionali e di costume di tutte le regioni, le colonie ed i possedimenti d'Italia;
- b)la documentazione di tutto quanto possa essere di ausilio agli studi, in ogni branca della scienza, e, in particolare, delle scienze fonetiche e glottologiche;
- c)la voce dei grandi cantanti, universalmente noti ed apprezzati, i quali sono obbligati a consentire alla raccolta della voce. Ove essi non vogliano prestarsi gratuitamente, il Ministero della cultura popolare stabilisce, cori apprezzamento insindacabile, un equo compenso.
Testo in vigore dal 18 marzo 1939 al 22 dicembre 2008
