Il titolare di pensione diretta di vecchiaia che si cancelli dall'Albo professionale in epoca successiva alla data di liquidazione della pensione, ha diritto ad un supplemento di pensione annua in misura pari al dieci per cento dell'ammontare eventualmente accreditatogli, in conformita' del successivo articolo 30, posteriormente alla data di liquidazione della pensione stessa. Il criterio di cui al precedente comma trova applicazione anche per la determinazione dell'importo della pensione spettante ad eventuali superstiti, nel caso di morte del titolare di pensione diretta.

Testo vigente dal 27 febbraio 1967

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-02-04;37~art19 · fonte del testo

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