Qualora a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio che abbiano conseguito il diritto a pensione venga istituita una nuova posizione assicurativa sia in dipendenza della prosecuzione di precedenti rapporti di agenzia sia per l'instaurazione di nuovi rapporti di agenzia, dopo due anni dalla data di conseguimento di detto diritto a pensione, gli agenti ed i rappresentanti di commercio possono chiedere la liquidazione di un supplemento di pensione; tale supplemento e' pari in ogni casi a due quarantesimi del 70 per cento della meta' di tutte le "provvigioni liquidate" nel biennio, in relazione alle quali siano stati effettivamente versati i contributi nel biennio stesso. Alla fine di ciascun biennio si provvede alla liquidazione di eventuali ulteriori supplementi di pensione ed alla revisione dei supplementi precedentemente liquidati qualora vengano accreditati nuovi contributi per il biennio gia' liquidato. La decorrenza della pensione revisionata e' fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento del contributo.

Testo vigente dal 23 febbraio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-02-02;12~art12 · fonte del testo

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