La misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidita' e' di lire 780 mila annue. 1 Nei confronti dell'iscritto che si sia avvalso della facolta' prevista al primo comma del successivo articolo 27, la misura della pensione annua e' ridotta nella proporzione esistente tra importo dei contributi versati, compresi quelli di importo ridotto, e importo dei contributi interi teoricamente corrispondenti all'anzianita' contributiva dell'iscritto. La misura della pensione annua e' aumentata di una quota pari al 10 per cento dell'ammontare eventualmente accreditato a favore dell'iscritto per effetto del successivo articolo 30. La quota aggiuntiva non puo' comunque superare la meta' dell'importo della pensione derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nei primi due commi del presente articolo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 agosto 1977, n. 583

1

con decorrenza dal 10 gennaio 1977

La L. 8 agosto 1977, n. 583 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Con effetto dal 10 gennaio 1977 la misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidita' di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' elevata a L. 2.210.000 annue. Con decorrenza dal 1 gennaio 1979 la misura di cui al precedente comma e' pari, per ogni anno di contribuzione, all'1,75 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato dall'iscritto ai fini IRPEF nei cinque anni precedenti."

Testo vigente dal 10 settembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 10 settembre 1977

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1967 al 10 settembre 1977.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 agosto 1977, n. 583

    La L. 8 agosto 1977, n. 583 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Con effetto dal 10 gennaio 1977 la misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidita' di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, e' elevata a L. 2.210.000 annue. Con decorrenza dal 1 gennaio 1979 la misura di cui al precedente comma e' pari, per ogni anno di contribuzione, all'1,75 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato dall'iscritto ai fini IRPEF nei cinque anni precedenti."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-02-04;37~art16 · fonte del testo

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