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La misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidita' e' di lire 780 mila annue. Nei confronti dell'iscritto che si sia avvalso della facolta' prevista al primo comma del successivo articolo 27, la misura della pensione annua e' ridotta nella proporzione esistente tra importo dei contributi versati, compresi quelli di importo ridotto, e importo dei contributi interi teoricamente corrispondenti all'anzianita' contributiva dell'iscritto. La misura della pensione annua e' aumentata di una quota pari al 10 per cento dell'ammontare eventualmente accreditato a favore dell'iscritto per effetto del successivo articolo 30. La quota aggiuntiva non puo' comunque superare la meta' dell'importo della pensione derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nei primi due commi del presente articolo.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1967 al 10 settembre 1977

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