In coerenza con le disposizioni di cui alla presente legge, i compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Istituto sono definiti dal suo statuto, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato. Le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto sono ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di impresa nonche' alle specifiche esigenze di operativita' dell'Istituto, in relazione anche all'attivita' da svolgersi all'estero. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione dei bilanci. Il regolamento del personale stabilisce i ruoli organici, le procedure di costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto d'impiego o di lavoro presso l'Istituto, le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle liberta' e dei diritti fondamentali, le responsabilita' dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, il regime di incompatibilita' del rapporto d'impiego o di lavoro con qualsiasi impiego pubblico o privato e con l'esercizio continuativo di qualunque professione, commercio o industria. Il regolamento stesso reca specifiche norme in materia di formazione professionale dei dipendenti e di mobilita' professionale e territoriale. Il rapporto di lavoro dei dirigenti dell'Istituto, ivi compreso quello del direttore generale, e' regolato dai princi'pi del codice civile. Per gli aspetti di cui al comma 3, il consiglio di amministrazione estende ai dirigenti dell'Istituto, tenuto conto delle specificita' connesse all'attivita' dell'Istituto stesso, il trattamento dei dirigenti del settore assicurativo.

Testo vigente dal 28 marzo 1989

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-03-18;106~art4 · fonte del testo

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