Il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto e gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono stabiliti dal consiglio di amministrazione sulla base di accordi sindacali, e con riferimento ai trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore assicurativo. Le deliberazioni relative sono approvate dal Ministro vigilante che ne verifica la compatibilita' con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, tenuto anche conto dell'evoluzione delle entrate proprie dell'Istituto. In sede di prima applicazione della presente legge, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione le tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dai dipendenti dell'Istituto, tenuto anche conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1988, n. 285, e quelle del settore assicurativo e saranno altresi' determinati i criteri di primo inquadramento. La relativa deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro vigilante, sara' adottata su conforme avviso di un'apposita commissione paritetica, presieduta dal direttore generale dell'Istituto e composta da sei rappresentanti dell'Istituto e sei dipendenti di questo designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Resta ferma la vigente normativa in ordine alla determinazione del trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero dal personale dell'ICE. Il trattamento stesso e' tuttavia ridotto in misura corrispondente a quella degli aumenti di stipendio e degli altri assegni fissi che conseguano dall'applicazione del comma 2. Sono fatti salvi i trattamenti economici di attivita' e di previdenza eventualmente di maggior favore fruiti dal personale dell'Istituto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. I dipendenti in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge che intendano conservare lo stato giuridico e il trattamento economico fruito alla data stessa, ove ne facciano domanda entro tre mesi dall'approvazione da parte del Ministro vigilante della deliberazione di cui al comma 2, sono collocati in apposito ruolo ad esaurimento istituito presso il Ministero del commercio con l'estero e, ove nella domanda non sia escluso, sono successivamente trasferiti ad altri enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero ad altre amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e ad altri enti pubblici, esclusi quelli economici. Il trasferimento e' effettuato con le modalita' e secondo i criteri di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.

Testo vigente dal 28 marzo 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-03-18;106~art5 · fonte del testo

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