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[1]((La delimitazione del territorio comunale e delle proprieta' comprese nei singoli Comuni sara' eseguita per cura dell'Amministrazione del catasto, in concorso della Commissione censuaria comunale, ed in contraddittorio delle Parti interessate o di loro delegati. I possessori possono farsi rappresentare mediante semplice dichiarazione autenticata dal Sindaco; l'assenza loro, o della Commissione censuaria comunale, non sospende il corso della operazione.
[2]Le controversie che insorgessero rispetto alla linea di confine saranno composte amichevolmente dal delegato dell'Amministrazione o decise per mezzo di arbitri nominati dai contendenti o risolute dal delegato stesso giusta lo stato di fatto e per gli effetti del rilevamento, senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto.
[3]I terreni contestati saranno intanto compresi nel Comune al quale di fatto appartengono)).
Testo in vigore dal 12 febbraio 1897 al 16 dicembre 2009
