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[1]La delimitazione e la terminazione del territorio comunale si fara' dalla Commissione censuaria comunale in concorso di quelle dei comuni limitrofi, o loro delegati, e coll'intervento dei possessori interessati, o loro rappresentanti, da avvisarsi con le norme che verranno stabilite nel regolamento.
[2]L'assenza pero' di questi ultimi, o delle rappresentanze di alcuni dei comuni limitrofi, come pure le contestazioni rimaste insolute, non sospenderanno il corso della operazione.
[3]I terreni contestati saranno intanto compresi nel comune al quale di fatto appartengono.
Testo in vigore dal 1 marzo 1886 al 12 febbraio 1897
