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((All'aliquota provvisoria dell'8 per cento, di cui gli articoli 46 e 47 bis, sara' aggiunto il decimo di guerra, del quale fu sospesa l'abolizione con la legge 10 luglio 1887 n. 4665)).
Testo in vigore dal 12 febbraio 1897 al 16 dicembre 2009
