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[1]((Le operazioni del catasto saranno intraprese e condotte a termine per ogni singola provincia e dovranno farsi simultaneamente soltanto in quel numero di provincie per le quali la spesa complessiva corrisponda ai mezzi provvisti dai bilanci annuali dello Stato. Per ogni provincia, dopo formati i nuovi estimi, si fara' luogo all'applicazione dell'imposta per quotita' giusta l'art. 1 del presente decreto.
[2]Se alcuna provincia chiedera', per mezzo del suo Consiglio, che i lavori siano accelerati, e condotti a termine nel suo territorio, e si obblighera' di anticipare la meta' della spesa, la domanda sara' accolta in relazione ai fondi stanziati in bilancio e senza pregiudizio del normale andamento dei lavori nelle altre provincie del Regno.
[3]Ove la provincia richiedente avesse un catasto geometrico particellare con mappe servibili agli effetti di questa legge, il ricensimento dovra' essere compiuto entro sette anni dalla comunicazione al Governo della relativa deliberazione del Consiglio provinciale.
[4]Il rimborso dell'anticipazione della spesa sara' fatto dal Governo entro due anni dall'applicazione dell'estimo provvisorio di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto)).
Testo in vigore dal 8 gennaio 1920 al 16 dicembre 2009
