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[1]E' data facolta' al Governo di provvedere, con regolamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, e da approvarsi con decreto reale, alla esecuzione della presente legge, e, specialmente di stabilire le norme per la formazione delle nuove mappe e per la revisione e l'aggiornamento delle esistenti, per la delimitazione e la terminazione dei fondi, pei procedimenti estimali, per la costituzione e la nomina delle Commissioni censuarie, e di stabilire i modi e i termini per la pubblicazione e notificazione dei dati catastali, e per la presentazione, l'esame e la risoluzione dei reclami.
[2]Il Governo fissera' altresi' le norme per la constatazione dei danni agli effetti degli sgravi d'imposta, di che all'articolo 38.
Testo in vigore dal 1 marzo 1886 al 16 dicembre 2009
