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[1]Tutti gli atti occorrenti per la delimitazione e terminazione, per la formazione del catasto e dei reclami e procedimenti relativi saranno esenti da qualunque tassa di registro e bollo.

[2]I contratti di permuta e di vendita immobiliare che saranno stipulati in occasione della delimitazione prescritta nell'art. 6 della presente legge allo scopo, riconosciuto e attestato dalle Commissioni censuarie comunali, di rettificare e migliorare i confini e la configurazione dei beni, qualora il valore di ciascun immobile permutato e, rispettivamente, il prezzo di vendita non superi le lire 500, non saranno soggetti, rispetto al trasferimento, che alla tassa fissa di una lira, e potranno essere stesi, anche per atto pubblico, sopra carta con bollo da centesimi 50.

[3]Inoltre le relative tasse di archivio di inscrizione nei repertori notarili, e delle volture catastali, non che quelle della trascrizione ipotecaria e gli emolumenti dei conservatori e gli onorari dei notari saranno ridotti alla meta'.

[4]Queste disposizioni resteranno in vigore per un decennio a contare dal giorno della promulgazione di questa legge.

Testo in vigore dal 1 marzo 1886 al 12 febbraio 1897

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1886-03-01;3682~art41 · fonte del testo

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