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[1]((La Commissione centrale, avuti i reclami delle Commissioni comunali, colle osservazioni e coi voti delle Giunte tecniche e delle Commissioni provinciali, trasmettera' gli atti all'Ufficio generale del catasto per le sue eventuali osservazioni e proposte, e successivamente stabilira' le tariffe di tutti i Comuni censuari, le pubblichera' e comunichera' a ciascuna Commissione provinciale quelle della sua provincia e delle provincie finitime.
[2]Contro le tariffe cosi' proposte dalla Commissione centrale, le Commissioni provinciali potranno reclamare in via comparativa, nell'interesse dell'intera provincia o di alcun Comune di essa, alla Commissione medesima.
[3]Questa, sentito, sui reclami ricevuti, il voto dell'Ufficio generale del Catasto, e fatte le opportune verificazioni e rettifiche, approvera' in via definitiva le tariffe di tutti i Comuni censuari)).
Testo in vigore dal 12 febbraio 1897 al 16 dicembre 2009
