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[1]La Commissione centrale, avuti i reclami delle Commissioni comunali, colle osservazioni e coi voti delle Giunte tecniche e delle Commissioni provinciali, e sentito l'Ufficio generale del catasto, stabilira' le tariffe di tutti i comuni censuari, le pubblichera', e comunichera' a ciascuna Commissione provinciale quelle della sua provincia e delle provincie finitime.

[2]Contro le tariffe cosi' proposte dalla Commissione centrale le Commissioni provinciali potranno reclamare, in via comparativa, nell'interesse dell'intera provincia o di alcun comune di essa, alla Commissione medesima.

[3]Questa, sentito, sui reclami ricevuti, il voto dell'Ufficio generale del catasto, e fatte le opportune verificazioni e rettifiche, approvera' in via definitiva le tariffe di tutti i comuni censuari.

Testo in vigore dal 1 marzo 1886 al 12 febbraio 1897

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1886-03-01;3682~art28 · fonte del testo

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