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[1]((I prospetti di qualificazione, classificazione e tariffa dei Comuni saranno comunicati dalla Giunta tecnica alla Commissione provinciale e saranno notificati a ciascuna Commissione comunale quelli del rispettivo Comune e dei Comuni limitrofi.
[2]Le Commissioni comunali pubblicheranno questi prospetti all'albo del Comune)).
Testo in vigore dal 12 febbraio 1897 al 8 gennaio 1920
