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[1]Le Giunte tecniche, compiuti i lavori di qualificazione, classificazione e tariffa dei comuni di una provincia, ne pubblicheranno i prospetti e li comunicheranno alla Commissione provinciale, notificando a ciascuna Commissione comunale quelli del rispettivo comune e dei comuni limitrofi.
[2]Le Commissioni comunali pubblicheranno questi prospetti all'albo del comune.
Testo in vigore dal 1 marzo 1886 al 12 febbraio 1897
