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Salvo i casi di esenzione, che saranno stabiliti dal regolamento, l'ufficio di membro delle Commissioni censuarie comunali e provinciali e' obbligatorio. Coloro che si rifiuteranno di accettarlo incorreranno in una pena pecuniaria da lire venti a lire duecento.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 465
3Il Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 465 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto per contravvenzione [...] agli articoli 24 e 32 della legge 1° marzo 1886 n. 3682 (serie 3ª) pel riordinamento dell'imposta fondiaria".
Testo in vigore dal 8 novembre 1896 al 18 marzo 1898
