Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1886
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1928 al 16 dicembre 2009. 216 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: I componenti le Commissioni comunali saranno nominati uno dal Ministero delle finanze per il comune di Roma e dal prefetto della provincia per gli altri Comuni, e gli altri per meta' dal Governatore per il comune di Roma e dal podesta' per gli altri Comuni, e per l'altra meta' dai maggiori contribuenti all'imposta fondiaria, comprese le donne, in numero di:
tolto: 80 nei Comuni che hanno popolazione superiore a 250,000 abitanti;
tolto: 60 nei Comuni che hanno popolazione eccedente i 60,000 abitanti; 40 in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti;
tolto: 30 nei Comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti;
tolto: 20 in quelli che superano i 3000 abitanti;
tolto: 15 negli altri.
tolto: La Commissione elegge nel suo seno il proprio presidente.
tolto: Le Commissioni provinciali saranno composte di un presidente nominato dal Ministro delle Finanze, e di commissari nominati per una meta' dallo stesso Ministro, e per l'altra dal Consiglio provinciale in seduta straordinaria.
tolto: La Commissione centrale sara' nominata dal Ministro delle Finanze e presieduta da esso, o da un vicepresidente da lui delegato.
tolto: Un terzo almeno de'suoi componenti dovra' essere scelto fra i membri del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e della Magistratura giudiziaria.
tolto: Il numero dei componenti queste Commissioni sara' determinato nel regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1886-03-01;3682~art23 · fonte del testo
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