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[1]((I componenti le Commissioni comunali saranno nominati uno dal Ministero delle finanze per il comune di Roma e dal prefetto della provincia per gli altri Comuni, e gli altri per meta' dal Governatore per il comune di Roma e dal podesta' per gli altri Comuni, e per l'altra meta' dai maggiori contribuenti all'imposta fondiaria, comprese le donne, in numero di:
[2]80 nei Comuni che hanno popolazione superiore a 250,000 abitanti;
[3]60 nei Comuni che hanno popolazione eccedente i 60,000 abitanti; 40 in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti;
[4]30 nei Comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti;
[5]20 in quelli che superano i 3000 abitanti;
[6]15 negli altri.
[7]La Commissione elegge nel suo seno il proprio presidente)).
[8]Le Commissioni provinciali saranno composte di un presidente nominato dal Ministro delle Finanze, e di commissari nominati per una meta' dallo stesso Ministro, e per l'altra dal Consiglio provinciale in seduta straordinaria.
[9]La Commissione centrale sara' nominata dal Ministro delle Finanze e presieduta da esso, o da un vicepresidente da lui delegato.
[10]Un terzo almeno de'suoi componenti dovra' essere scelto fra i membri del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e della Magistratura giudiziaria.
[11]Il numero dei componenti queste Commissioni sara' determinato nel regolamento.
Testo in vigore dal 8 agosto 1928 al 16 dicembre 2009
