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[1]((Per la formazione delle tariffe d'estimo da servire al computo delle rendite imponibili, sulle quali sara' commisurata la nuova imposta per quotita', saranno istituite Giunte tecniche, il numero e le attribuzioni delle quali verranno determinati dal regolamento.
[2]Queste Giunte saranno composte di periti nominati per meta' dal Ministero delle finanze, per l'altra meta' dai Consigli delle provincie interessate, e di un presidente nominato dal Ministero delle finanze.
[3]Ogni Comune potra' esigere che un suo delegato sia sentito dalla Giunta tecnica circa la tariffa del suo territorio)).
Testo in vigore dal 8 gennaio 1920 al 16 dicembre 2009
