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[1]Per le operazioni di stima saranno istituite Giunte tecniche, il numero e le attribuzioni delle quali verranno determinati dal regolamento.
[2]Queste Giunte saranno composte di periti nominati per meta' dal Ministro delle Finanze, per l'altra meta' dai Consigli delle provincie interessate e di un presidente nominato dal Ministro delle Finanze.
[3]Ogni comune potra' esigere che un suo delegato sia sentito dalla Giunta tecnica circa la qualificazione, la classificazione e la tariffa del suo territorio.
Testo in vigore dal 1 marzo 1886 al 8 gennaio 1920
