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[1]La valutazione di ciascun prodotto sara' fatta sulla media dei tre anni di minimo prezzo compresi nel dodicennio 1874-1885, tenuto conto del disaggio medio della carta, e giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.
[2]La Commissione centrale, di cui all'articolo 23, sentite le Commissioni provinciali, potra' in vista di speciali circostanze, modificare la media dei prezzi dei singoli prodotti.
[3]Saranno detratte cogli stessi criteri:
[4]1. Le spese di produzione, conservazione e trasporto, secondo gli usi e le condizioni di ciascun luogo;
[5]2. Le spese e i contributi per opere permanenti di difesa, di scolo e di bonifica, compreso il contributo per opere idrauliche di seconda categoria;
[6]3. Le spese di manutenzione del fondo e dei fabbricati rurali occorrenti e di reintegrazione delle colture;
[7]4. Una quota per le spese di amministrazione;
[8]5. Una quota per i danni provenienti dagli infortuni.
[9]Si terra' conto con una proporzionale detrazione dal reddito imponibile, anche dei danni provenienti dalle inondazioni ordinarie, dalle lavine e frane, dalle servitu' militari, dal vincolo forestale e per i terreni prossimi a vulcani in attivita', dai fenomeni vulcanici e metereologici proprii di quelle contrade.
Testo in vigore dal 1 marzo 1886 al 16 dicembre 2009
