Durante il primo quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge e' ammesso il riscatto di anzianita' al fine di consentire agli iscritti con eta' superiore ai 50 anni il raggiungimento della anzianita' minima di 15 anni di contribuzione, necessaria per il diritto a pensione di vecchiaia. Per ogni anno da riscattare l'iscritto dovra' versare il contributo fisso di lire 36.000 ed una quota pari all'uno per mille del reddito imponibile medio di ricchezza mobile categoria C/1 degli ultimi 5 anni. L'importo del riscatto dovra' essere versato in unica soluzione al momento della presentazione della relativa domanda. Agli effetti della anzianita' di iscrizione e di contribuzione per conseguire le prestazioni di assistenza e di previdenza, si riconoscono come validi gli anni di iscrizione all'Ente, maturati dalla sua fondazione, e le relative contribuzioni versate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 17 settembre 1962

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-08-18;1357~art25 · fonte del testo

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