Al termine del primo anno di entrata in vigore della presente legge andranno in pensione gli iscritti che hanno gia' compiuto il 70° anno di eta' e che hanno provveduto al riscatto dell'anzianita' minima di 15 anni mediante il versamento dei relativi contributi. Successivamente e sempre alle medesime condizioni, andranno in pensione:

  • a)nel secondo anno quelli che compiranno 69 e 70 anni;
  • b)nel terzo anno quelli che compiranno 68 e 69 anni;
  • c)nel quarto anno quelli che compiranno 67 e 68 anni;
  • d)nel quinto anno quelli che compiranno 66 e 67 anni. Al sesto anno andranno in pensione gli iscritti che compiranno il 65° anno di eta'.

Testo vigente dal 17 settembre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-08-18;1357~art26 · fonte del testo

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