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Il Ministro per il turismo e lo spettacolo puo' procedere allo scioglimento degli organi centrali del Club alpino italiano e nominare un commissario straordinario, per accertate gravi deficienze amministrative o per altre irregolarita' tali da compromettere il normale funzionamento dell'Associazione. La ricostituzione degli Organi centrali e' effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1963 al 15 agosto 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-01-26;91~art8 · fonte del testo

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