Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'"Avanzamento degli ufficiali dell'Esercizio della Marina e dell'Aeronautica", quale risulta modificato dagli artt. 9 e 10 della legge 16 novembre 1962, n. 1622. Invero detta norma - la quale disciplina l'attribuzione del "vantaggio di carriera" spettante agli ufficiali che abbiano acquisiti taluni titoli - non viola, ma attua il principio di uguaglianza, con lo stabilire che, per effetto dello spostamento in ruolo in cui si concreta il suddetto vantaggio, nessun ufficiale può oltrepassare altro ufficiale della propria Arma o servizio, già di lui più anziano, che abbia conseguito uguale titolo. È evidente, infatti, che tale superamento è da essa interdetto nel solo caso di assoluta identità di posizioni ed esclusivamente quale conseguenza del "vantaggio di carriera", mentre non lo è in conseguenza di altri titoli.
Art. 9 Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito · Art. 10 Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1976 al 9 ottobre 2010. 136 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento per i pari grado dei ruoli normali delle Armi e non abbiano superato il trentottesimo anno di eta' al 31 dicembre dell'anno di inizio del corso di stato maggiore, possono essere ammessi, a domanda, per una sola volta, a partecipare ad un concorso per titoli ed esami per l'ammissione al corso di stato maggiore. I capitani di cui al comma precedente che superino gli esami finali del corso di stato maggiore sono trasferiti nel ruolo normale dell'Arma corrispondente a quella d'impiego. Le modalita' del concorso ed i titoli da valutare sono stabiliti con il regolamento d'esecuzione della presente legge. I programmi d'esame sono stabiliti con decreto del Ministro per la difesa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-11-16;1622~art10 · fonte del testo
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