Corte costituzionale

Sentenza n. 84/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1972 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo

comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137 (avanzamento degli

ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), promosso con

ordinanza emessa il 2 maggio 1969 dal Consiglio di Stato in sede

giurisdizionale - sezione IV - sul ricorso di Speranza Vincenzo contro

il Ministero della difesa-esercito, iscritta al n. 113 del registro

ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 102 del 22 aprile 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1972 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il maggiore di artiglieria Vincenzo Speranza, promosso a tale grado

con anzianità 31 dicembre 1965, ebbe rettificata detta anzianità,

rispettivamente al 1 gennaio 1965 ed al 3 gennaio 1963, per i vantaggi

di carriera spettantigli per avere superato il corso normale ed il

corso superiore di stato maggiore, vantaggi che non gli erano stati

attribuiti nel grado di capitano, per avere conseguito i relativi

titoli quando era già compreso nell'aliquota stabilita per essere

preso in esame agli effetti dell'avanzamento.

Con l'attribuitagli anzianità 3 gennaio 1963, peraltro, il

maggiore Speranza veniva ad oltrepassare nel ruolo il maggiore Mario

Davite, già di lui più anziano e che aveva conseguito eguali titoli,

i vantaggi relativi ai quali gli erano stati attribuiti nel grado di

capitano.

Pertanto, con d.P.R. 1 settembre 1967, veniva disposto il

collocamento in ruolo del maggiore Speranza dopo il collega Davite,

attribuendogli l'anzianità relativa 31 dicembre 1964, in applicazione

dell'ultimo comma dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137,

sull'avanzamento degli ufficiali, che dispone testualmente:

"L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo,

oltrepassare altro ufficiale della propria Arma o Servizio, già di lui

più anziano, che abbia conseguito eguale titolo".

Avverso tale decreto lo Speranza proponeva ricorso al Consiglio di

Stato in sede giurisdizionale, chiedendone l'annullamento per errata e

falsa applicazione dell'art. 69 della legge n. 1137 del 1955, in quanto

il sorpassamento nel ruolo da parte dello Speranza del maggiore Davite,

anche se formalmente posto in essere con la concessione del vantaggio

di carriera, sostanzialmente derivava dal fatto che il Davite, preso in

esame agli effetti dell'avanzamento per gli anni 1962, 1963 e 1964,

aveva ottenuto la promozione soltanto al terzo scrutinio, mentre lo

Speranza l'aveva conseguita al primo scrutinio.

Il Consiglio di Stato (Sez. IV), con ordinanza 2 maggio 1969,

rilevato che, pur avendo gli stessi titoli a vantaggio di carriera, i

due ufficiali si trovavano in posizioni differenziate dai giudizi

conseguiti agli effetti dell'avanzamento, dai quali, unicamente, era

derivato il sorpassamento in ruolo del Davite da parte dello Speranza e

che, quindi, l'applicazione del citato art. 69, ultimo comma, veniva a

porre in essere una disparità di trattamento irrazionale ed

ingiustificata, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale di detto art. 69, ultimo

comma, per violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3

della Costituzione, e, sospeso il giudizio, rinviava a questa Corte gli

atti per l'esame della prospettata questione.

Dopo gli adempimenti di legge la questione viene ora all'esame

della Corte.

È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

che, con l'atto d'intervento, dopo un'acuta analisi della lettera e

dello spirito dell'intero art. 69 della legge del 1955, n. 1137, giunge

alla conclusione che l'ultimo comma del medesimo, ben lungi dal violare

il principio di eguaglianza, tende, invece, proprio ad assicurarne la

piena tutela. Considerato in diritto :

L'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta

sostituito dagli artt. 9 e 10 della legge 16 novembre 1962, n. 1622,

disciplina in modo dettagliato l'attribuzione concreta del vantaggio di

carriera spettante agli ufficiali, che abbiano acquisiti taluni titoli,

specificamente indicati in una tabella annessa alla legge e che, per

quel che riguarda la questione in esame, consistono nell'aver superato

il corso di stato maggiore ed il corso superiore di stato maggiore.

II vantaggio è attribuito spostando l'ufficiale nel ruolo della

propria Arma o Servizio, alla data in cui ha acquistato il titolo, di

un numero di posti pari alle aliquote, stabilite da apposita tabella,

dell'organico del proprio grado in vigore al 1 gennaio dell'anno in cui

cade la data predetta.

Se tale vantaggio, che si risolve, poi, in un notevole

acceleramento della carriera, fosse attribuibile soltanto ad ufficiali

della stessa Arma, dello stesso grado e della stessa anzianità

assoluta, l'applicazione del sistema testé esposto non potrebbe in

nessun caso dar luogo a disparità di trattamento e, quindi, non

potrebbe dar luogo a questioni al riguardo.

Ma, anzitutto, il titolo può essere acquisito nei gradi di

capitano, di maggiore e di tenente colonnello e, per giunta, delle Armi

di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i cui ruoli organici sono

numericamente ben diversi, cosicché, a seconda del grado e dell'Arma

nei quali viene attribuito, il relativo vantaggio può risultare, in

concreto, maggiore o minore.

Di qui la particolare cura del legislatore, come risulta dal citato

quadro n. 4, di dosare e proporzionare il vantaggio per ciascun grado,

in modo da evitare, nei limiti del possibile, le eventuali

sperequazioni sopra ipotizzate.

Può accadere (come nel caso che ha dato luogo a questo giudizio)

che l'ufficiale acquisti il titolo al vantaggio, che quindi non

gioverebbe più a nulla, quando si trovi compreso nei limiti stabiliti

per la presa in esame per l'avanzamento.

Questa ipotesi il legislatore ha preveduto, disponendo

l'attribuzione del vantaggio, opportunamente ridotto, nel grado

superiore.

Può, infine, accadere che, pur opportunamente ridotto, il

vantaggio non possa essere interamente attribuito nel grado superiore,

dato il minor numero di posti in organico.

Anche a questo il legislatore ha provveduto, disponendo che il

residuo numero di posti non potuto utilizzare venga attribuito

nell'ulteriore grado superiore.

Come risulta da quanto precede il legislatore ha fatto di tutto per

evitare che lo stesso titolo attribuisca vantaggio diverso e non può

negarsi che, sia pure con una certa approssimazione, dalla quale può

derivare qualche lieve disparità di trattamento, vi sia riuscito.

Ciò nonostante, in concreto, dato l'intrecciarsi delle varie

posizioni e della consistenza numerica diversa dei vari ruoli, può

accadere che un ufficiale, quando gli venga attribuito in un grado ed

in un ruolo differenti, possa conseguire un vantaggio tale da fargli

sorpassare altro ufficiale, avente lo stesso titolo, di lui più

anziano.

Di qui il limite posto dall'ultimo comma dell'art. 69 in esame,

limite che, ben lungi dal violare il principio di eguaglianza, dato lo

scopo che con esso s'intende raggiungere, costituisce una ulteriore,

scrupolosa garanzia di attuazione di quel principio.

È ovvio, peraltro, che tale limite debba osservarsi soltanto ad

assoluta identità di posizioni che faccia dipendere esclusivamente dal

vantaggio di carriera e dal conseguente spostamente in ruolo il

sorpasso di altro ufficiale di maggiore anzianità, avente lo stesso

titolo, ferma quindi restando la posizione comparativa nei ruoli, come

effetto di tutte le vicende di carriera, a prescindere da quelle

inerenti all'art. 69.

La sollevata questione risulta, pertanto, infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'"Avanzamento

degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", quale

risulta modificato dagli artt. 9 e 10 della legge 16 novembre 1962, n.

1622, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV) con l'ordinanza di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:84 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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